Cos’è una Pro Loco?
Le Pro Loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio. Le Pro Loco organizzano manifestazioni in ambito turistico, culturale, storico, ambientale, folcloristico e gastronomico. Sono un punto di riferimento sia per gli abitanti sia per i visitatori di una località. Il numero delle Pro Loco esistenti in Italia negli ultimi venti anni è più che raddoppiato e continua a crescere, mostrando con assoluta evidenza come quello della Pro Loco sia un modello vincente, per nulla obsoleto, anzi attualissimo, in grado di soddisfare la crescente volontà mostrata da buona parte della cittadinanza di agire direttamente a livello locale a favore della società e a difesa dei suoi valori più genuini.
Di seguito troverete un vademecum semplice e schematizzato su come costituire una Pro Loco.
Primi passi per la costituzione:
1. Scegliere quale forma giuridica adottare.
L’associazione può essere costituita con personalità giuridica ovvero senza personalità giuridica (c.d. associazioni non riconosciute). Per acquisire la personalità giuridica è necessario che l’associazione presenti:
- uno statuto redatto dal notaio che abbia recepito i vincoli indicati agli articoli 14 – 35 del codice civile;
- un patrimonio liquido non inferiore ad euro 25.000 di cui la metà da vincolare a tutela dei terzi.
La personalità giuridica comporta una limitazione della responsabilità. I terzi trovano infatti soddisfazione esclusivamente nel patrimonio dell’associazione. Viceversa, nelle associazioni prive di personalità giuridica, i terzi trovano soddisfazione nel fondo comune e – solidalmente e personalmente – nel patrimonio personale delle persone che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione, a prescindere dalla carica rivestita (art.38 del codice civile).
2. Scegliere quale tipologia di associazione.
Alcune tipologie (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche, enti associativi ammessi a regimi fiscali agevolati) richiedono l’inserimento in statuto di specifiche clausole. Le Pro Loco si iscrivono normalmente nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale ma potrebbero anche qualificarsi semplicemente come “associazioni culturali” ed accedere così alle medesime agevolazioni fiscali.
L’associazione che intende iscriversi nel Registro delle associazioni di promozione sociale può richiedere il supporto gratuito dell’ufficio Gestione Politiche di welfare e sanitarie per verificare la sussistenza dei requisiti statutari richiesti prima di procedere alla registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate.
3. Riunirsi per la costituzione e redigere atto costitutivo e statuto.
UNPLI propone alle Pro Loco che intendono associarsi uno statuto e un regolamento “tipo” cui far riferimento come linee guida. Potrete richiedere i documenti alla Segreteria Regionale inviando una email a segreteria@prolocoemiliaromagna.it
Se l’associazione vuole accedere ad agevolazioni fiscali (in particolare il non assoggettamento a tassazione dei corrispettivi che i soci versano per partecipare ad attività associative) deve redigere l’atto in due copie con le firme in originale per esteso sull’ultima pagina e per sigla su ogni pagina.
4. Chiedere all’Agenzia delle Entrate l’apertura del codice fiscale.
A tal fine è necessario presentare il Modello AA5/6 con le modalità di seguito riportate:
- in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata che dovrà portare delega + fotocopia del documento di identità del presidente) ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dalla sede legale dell’associazione;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dalla sede legale dell’associazione. In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito.
E’ necessario portare l’atto costitutivo e statuto dell’associazione. Si consiglia di chiedere successivamente l’eventuale apertura della Partita IVA al fine di disporre di due codici identificativi distinti a seconda dell’attività istituzionale, o commerciale, svolta.
5. Registrare atto costitutivo e statuto.
La registrazione di atto costitutivo e statuto si effettua negli uffici dell’Agenzia delle Entrate (qualsiasi Ufficio va bene) ed è necessaria per dare data certa all’atto e per accedere ad alcune agevolazioni fiscali quali l’irrilevanza fiscale dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività organizzate dall’associazione coerentemente con le proprie finalità istituzionali.
A tal fine è necessario:
a) recarsi all’Agenzia delle Entrate (qualsiasi Ufficio va bene) dove chiedere:
- il modulo di registrazione dello statuto,
- il codice dell’ufficio dove si registra l’atto;
b) recarsi in banca/posta chiedere il Modello F23 e scrivere in:
- dati anagrafici, i dati dell’associazione (denominazione, sede e codice fiscale);
- dati del versamento: A) in UFFICIO O ENTE (6) il codice che vi avranno comunicato all’ufficio dove registrare lo statuto, B) nella causale (9) inserire RP, C) in codice tributo (11) nella prima riga indicare 109T e importo (13) € 168,00 (è l’imposta di registro);
c) tornare all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registrazione Atti per registrare lo statuto con i seguenti documenti:
- lo statuto (in due copie originali, ovvero con le firme in originale) sul quale apporre le marche da bollo (1 marca ogni 4 fogli) da € 14,62;
- il modello F23 da cui risulta il pagamento;
- il modello per la registrazione compilato.
6. Presentare il Modello EAS.
Sono ESENTI le associazioni Pro Loco titolari di partita IVA in regime 398 in virtù dell’esonero introdotto dall’art.1, comma 3bis, del DL 185/2008.
Le associazioni enti non commerciali devono inviare in via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione, il Modello EAS reperibile, con le istruzioni, sul sito www.agenziaentrate.it.
L’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna offre assistenza gratuita per l’invio del Modello precompilato.
N.B. Il Modello EAS dovrà essere ritrasmesso all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui si verifichino variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate dette variazioni.
Non bisogna comunicare le variazioni dei dati anagrafici dell’associazione e del presidente (come chiarito dall’Agenzia con la Risoluzione n.125/E del 6 dicembre 2010) in quanto dati che devono essere tempestivamente comunicati attraverso il Modello AA5/6 o AA7/10, a seconda che l’associazione abbia solo Codice Fiscale ovvero anche Partita IVA. Il sodalizio non è tenuto ad effettuare la comunicazione quando la variazione interessa le informazioni richieste nei seguenti righi del Modello:
- introiti derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità (punto 20);
- costi sostenuti per pubblicizzare le proprie attività (punto 21);
- numero dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33);
- media delle entrate negli ultimi 3 esercizi (punto 23);
- numero dei soci (punto 24);
- entità delle erogazioni liberali (punto 30);
- entità dei contributi pubblici ricevuti (punto 31).
Le associazioni ammesse alla compilazione del Modello in forma semplificata, inviano il Modello solo nel caso di variazioni delle informazioni contenute nei righi compilati.